Solo una giornata di squalifica per Ciro Immobile. I biancocelesti ne temevano due, ma alla fine la decisione del giudice sportivo è stata quella di squalificare l’attaccante per un solo turno, più un’ammenda di 10.000 euro. Multa di 8.000 euro anche per la Lazio, a causa dell’ingresso in campo di persone non autorizzate (5.000 euro) e per cori ingiuriosi da parte del pubblico biancoceleste nei confronti dell’arbitro (3.000 euro). Ecco il comunicato del Giudice Sportivo a riguardo:
Il Giudice sportivo, premesso che: al 47° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore della Soc. Lazio Immobile Ciro, dopo un diverbio con un calciatore avversario verificatosi all’interno dell’area di rigore torinista; a mezzo mail ritualmente pervenuta alle ore 14,36 del giorno 12 dicembre 2017, la Soc. Lazio richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile dell’infrazione che causava la consequenziale sanzione disciplinare; rilevato che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva”, solo in caso di fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Soc. Lazio ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS; rilevato che sulla base del referto arbitrale, e della precisazione formulata dal Direttore di gara interpellato da questo Giudice, la condotta sanzionata si è tradotta in un contatto avvenuto di striscio non connotato da violenza e comunque senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario; ritenuto, pertanto, che la condotta del calciatore Immobile, pur certamente antisportiva, non assuma connotati di particolare gravità, alla stregua anche della scarsa intensità del contatto effettivo e dell’assenza di ogni qualsivoglia conseguenza (come da referto ed integrazione del Direttore di gara); dispone l’applicazione nei confronti del calciatore IMMOBILE Ciro (Lazio) della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara nonché, in commutazione della seconda giornata, dell’ammenda di € 10.000,00.



